Art. 11.

      1. L'articolo 36 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 36. - (Cessazione dall'incarico per limiti di età). - 1. Il medico incaricato cessa dall'incarico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie sessantacinque anni di età.
      2. Il medico incaricato può chiedere di prorogare a settanta anni il termine di cui al comma 1».